Le condanne
Le condanne di primo grado
31 maggio 2000 - Emessa la sentenza
Dopo quasi tre anni di processo, oggi la sentenza di primo grado del processo Marini.La sentenza: tutti assolti dall'imputazione di "banda armata" perché il fatto non sussiste. Per quanto riguarda alcuni reati specifici, invece:
Francesco Porcu: ergastolo + 18 mesi di isolamento diurno
Marina Lo Vecchio: 12 anni
Orlando Campo: 5 anni
Rose Anne Scrocco: 10 anni
Gregorian Garagin: 6 anni
Carlo Tesseri: 3 anni e 10 mesi
Jean Weir: 1 anno
Alfredo Bonanno: 3 anni e 6 mesi
Falco Liborio: 1 anno e 8 mesi
Maria Marotta: 1 anno
A. Di Fazio: 1 anno e 8 mesi
Antonio Sforza: 15 anni
Mojdeh Namsetchi: 2 anni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la I CORTE D'ASSISE ROMA
alla pubblica udienza del 31 maggio 2000 ha pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza:
Visti gli artt, 521-533-535-538-539
DICHIARA
PORCU Francesco: colpevole dei delitti di cui ai capi 2 (limitatamente alle armi custodite nella cantina di via Cristoforo Colombo), 3, 4 e 5. Esclusa per tutti i reati l'aggravante di terrorismo, e lo condanna: per il reato sub 4, alla pena dell'ergastolo, e per i reati sub 2-3-5, unificati ex art. 81 cpv. CP, alla pena di anni dieci di reclusione, e per lo effetto, in applicazioone dell'art. 72 cp, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi diciotto. Interdizione dai PP.UU. e interdizione legale in perpetuo. Pubblicazione della sentenza a proprie spese per una volta per estratto sul quotidiano "La Nuova Sardegna".
SCROCCO Rose Ann: colpevole dei delitti di cui ai capi 2 (limitatamente alla armi custodite nella cantina di via Cristoforo Colombo e a quelle impiegate nel corso della tentata eapina alla gioielleria "Ciletti" di Pescara), 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, e, concessa in relazione al capo 9 la diminuente ex art., 116 CP ritenuta assorbita nel capo 13 la contestazione relativa alla detenzione della armi impiegate per la rapina Gold Mancini di cui al capo 2, esclusa , per tutti i delitti, l'aggravante del terrorismo, ritenuti i fatti ascritti unificati ex art. 81 cpv CP tra loro, nonchè unificati ex art. 81 cpv CP con quelli già giudicati con la sentenza Corte Assise Appello di Bologna 20.12.1997, la condanna all'ulteriore pena di anni dieci di reclusioone, e quindi ditermina la pena complessiva principale inflitta. ai sensi dell'art. 78 CP, in anni trenta di reclusione. Respinge, allo stato, la richiesta di applicazione della diminuente ex art. 442 CPP perchè la legge 30.5.2000 non è ancora in vigore.
GARAGIN Gregorian: colpevole dei delitti sub 2 (limitatamente alle armi custodite nella cantina di via Cristoforo Colombo) e 3, esclusa l'aggravante di terrorismo, ritenuti i fatti unificati ex art. 81 cpv CP tra loro, nonchè unificati ex art. 81 cpv CP con quelli già giudicati con la sentenza Corte Assise Appello di Bologna 20.12.1997, lo condanna all'ulteriore pena di anni sei di reclusione, e quindi determina la pena complessiva principale inflitta, ai sensi dell'art. 78 CP, in anni trenta di reclusione.
SFORZA Antonio: colpevole dei delitti sub 2 (limitatamente alla detenzione delle armi custodite nella cantina di via Cristoforo Colombo),3, 8, 9, 10, 37, 38, 39, tutti unificati ex art. 81 cpv CP. Esclusa l'aggravante di terrorismo, concesse attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni quindici di reclusione. Interdizione perpetua dai PPUU. Interdizione legale per la durata della pena. Libertà vigilata per la durata non inferiore ad anni tre a pena espiata. Respinge, allo stato , la richiesta di applicazione della diminuente ex art. 442 CPP perchè la legge 30.5.2000 non è ancora in vigore.
CAMPO Orlando: colpevole dei delitti di cui ai capi 2 (limitatamente alle armi impiegate nella rapina "Ellesse Fast Cargo"), 12, 13, 16 e 17, assorbita nel capo 13 la contestazione relativa alla detenzione delle armi usate per la rapina Gold Mancini di cui al capo 2, fatti unificati ex art. 81 cpv.CP, e, esclusa l'aggravante di terrorismo, concesse attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione e di lire 1.500.000 di multa. Interdizione dai PPUU per la durata di anni cinque. Interdizione legale per la durata della pena.
TESSERI Carlo: colpevole dei delitti sub 2 (limitatamente alle armi impiegate nelle rapine DANIELLI e BNA di Roma), 18,19,20,21,27 e28,assorbita nel capo 28 la contestazione relativa alla detenzione della armi usate per la rapina FARFARELLI di cui al capo 2, e, esclusa l'aggravante di terrorismo, ritenuti i fatti in contestazione unificati tra loro ex art 81cpv CP ed altresì unificati ex art. 81 cpv.CP con quelli per i quali TESSERI fu già giudicato con la sentenza 1.6.95 Corte Appello Trento, lo condanna all'ulteriore pena di anni tre, mesi dieci di reclusione, e quindi determina in complessivi anni nove, mesi dieci la pena principale inflitta a TESSERI.
NAMSETCHI Mojdeh: colpevole dei delitti sub 2 (limitatamente alle armi impiegate in occasione delle rapine alla BNA di Roma e alle banche di Aldeno e Ravina di Trento), 20, 21, 22, 23 e 42, esclusa l'aggravante di terrorismo, unificati tutti i reati ex art. 81 cpv. CP, concesse attenuanti ganeriche prevalenti sulle residue aggravanti contastate, concessa la diminuente ex art. 442 CPP, valutato ingiustificato il dissenso del PM, la condanna alla pena di anni due di reclusione e lire 1.000.000 di multa. Pena sospesa.
DI FAZIO Luciano: colpevole dei delitti sub 20-21, unificati ex art, 81 cpv. CP, esclusa l'aggravante di terrorismo, , concesse attenuanti ganeriche prevalenti sulle residue aggravanti contestate, concessa la diminuente ex art. 442 CPP, valutato ingiustificato il dissenso del PM, lo condanna alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione e lire 1.000.000 di multa. Pena sospesa.
MAROTTA Maria: colpevole del reato sub 29, e concesse attenuanti generiche e la diminuente ex art. 442 CPP, valutato ingiustificato il dissenso del PM, la condanna alla pena di anni uno di reclusione e lire 1.000.000 di multa.
LO VECCHIO Angela Maria: colpevole dei delitti sub 2 (limitatamente alle armi custodite nella cantina di via Cristoforo Colombo e a quelle impiegate nel corso della tentata rapina CILETTI), 3, 8, 9, 10, fatti tutti unificati ex art. 81 CP; esclusa l'aggravante di terrorismo, concessa, in relazione al delitto sub 9, la diminuente ex art 116, concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti, la condanna alla pena di anni dodici di reclusione. Interdizione perpetua dai PPUU. Interdizione legale per la durata della pena. Libertà vigilata per la durata di anni tre a pena espiata.
WEIR Jean Helen: colpevole dei delitti sub 2 (limitatamente alle armi impiegate per la rapina DANIELLI), 18 e 19, esclusa l'aggravante di terrorismo; concesse attenuanti generiche, equivalenti alle residue aggravanti, e, unificati ex art. 81 cpv. CP i fatti tra loro, nonché con quelli già giudicati con la sentenza Corte Appello Trento 1.6.95, la condanna all'ulteriore pena di anni uno di reclusione, e per lo effetto determina in anni quattro, mesi quattro di reclusione, la pena complessivamente inflitta.
FALCO Liborio: colpevole dei delitti sub 27 e 28, unificati ex art. 81 CP, esclusa l'aggravante di terrorismo, concesse attenuanti generiche, nonchè la diminuente ex art. 442 CPP, valutato ingiustificato il dissenso del PM, lo condanna alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione e lire 1.000.000 di multa.
BONANNO Alfredo Maria: colpevole del delitto p. e p. dall'art. 272 CP - così giuridicamente definito il fatto sub 1) limitatamente al periodo 1993-1996- e lo condanna alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione. Interdizione da PPUU per la durata di anni cinque. Interdizione legale per la durata della pena.
CONDANNA: PORCU, SCROCCO, GARAGIN, SFORZA Antonio, CAMPO, TESSERI, NAMSETCHI, DI FAZIO, MAROTTA, LO VECCHIO, WEJR, FALCO e BONANNO al pagamento, in solido, delle spese processuali, e "pro capite" a quelle della custodia cautelare da ciascuno patita.
Condanna altresì SFORZA Antonio, LO VECCHIO e SCROCCO al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili LO FEUDO Francesco e TOSONI Anna, danni che si liquidano in complessive lire seicento milioni (trecento milioni per ciascuno), nonchè a rifondere, in solido, alle predette parti civili le spese di ostituzione e giudizio, che si liquidano in complessive 30.000.000 (lire 15.000.000 per ciascuna parte civile), oltre IVA e CPA.
Condanna BONANNO al risarcimento dei danni in favore della parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, danni che si liquidano in complessive lire 100 milioni, nonché a rifondere alla predetta p.c. le spese di costituzione e giudizio, che si liquidano in complessive lire 15.000.000.
Visti gli art. 521,529,530, I e II co., 649 CPP;
DICHIARA ndp contro CAMPO, GREGORIAN, PORCU, SCROCCO, SFORZA Antonio per il delitto ex art. 416 cp- così giuridicamente definito i fatti sub 1 nel periodo dal 1988 al 7-8 maggio 1991- perchè già giudicati con sentenza 16.4.1993 Corte Assise Parma;
ASSOLVE : ANDREOZZI Tiziano- BERLEMMI Francesco- BUDINI Antonio- CAMENISH Marco- CORTEMIGLIA Maria Apollonia- FANTAZZINI Horst- GIZZO Antonio- GUGLIARA Salvatore- LO FORTE Cristina- LO VECCHIO Angela Maria- MANTELLI Guido- MOREALE Stefano- NAMSETCHI Mojdeh- NANO Roberta- RICCOBONO Giuseppina- RUBERTO Paolo- SASSOSI Emma- SFORZA Fabio- SFORZA Massimo- STASI Giuseppe- STRATIGOPOULOS Christos- TESSERI Carlo- TZIOUTZIA Evangelia- WEJR Jean Helen dal delitto sub 1 perchè il fatto non sussiste.
ASSOLVE: BONANNO-CAMPO- GARAGIN- PORCU- SFORZA ANTONIO e SCROCCO dalle residue imputazioni sub1 perchè il fatto non sussiste.
DICHIARA ndp contro i seguenti imputati in relazione alle seguenti ipotesi di reato contestate sub 2:
BUDINI e STRATIGOPOULOS: detenzione delle armi impiegate per le rapine alle Banche Calderani e Cassa Rurale di Ravina e Serravalle d'Ala (fatti già giudicati con sentenze 1.6.95 e 13.12.96 Corte Appello Trento);
FANTAZZINI: detenzione delle armi rinvenute in via Perseo 9, Ardea, e di quelle impiegate nella rapina alla Cassa di Risparmio di Cori (fatto già giudicati con la sentenza 24.4.92 Corte Appello Roma);
GREGORIAN GARAGIN: detenzione delle armi impiegate nella rapina Ciletti di Pescara (fatto già giudicato con le sentenze Corte Assise Chieti 25.11.93 e Corte Assise Appello l'Aqila 1.6.95);
TESSERI: detenzione delle armi Calderari- Ravina- Serravalle d'Ala- Perseo, via Colle Romito e Cassa di Riaparmio di Cori (fatti già giudicati con le sentenze Corte Appello Roma 24.4.92; Corte Appello Trento 1.6.95; Corte Appello Trento 13.12.96);
TZIOUTZIA e WEJR: detenzione delle armi rapina Serravalle d'Ala (fatti già giudicati con la sentenza Corte Appello Trento 1.6.95);
ASSOLVE: ANDREOZZI, BERLEMMI, BONANNO, CAMENISH, CORTIMIGLIA, GIZZO, GUGLIARA, LO FORTE, MANTELLI, MOREALE, NANO, RICCOBONO, RUBERTO, SASSOSI, SFORZA FABIO, SFORZA MASSIMO, STASI dal delitto sub 2) e BUDINI, CAMPO, FANTAZZINI, GREGORIAN, LO VECCHIO, PORCU, SCROCCO, SFORZA ANTONIO, STRATIGOPOULOS, TESSERI, TZIOUTZIA, WEJR dalli residue imputazioni sub 2) per non aver commesso il fatto.
ASSOLVE: ANDREOZZI, BERLEMMI, BONANNO, BUDINI, CAMENISH, CAMPO, CORTEMIGLIA, FANTAZZINI, GIZZO, GUGLIARA, LO FORTE, MANTELLI, MOREALE, NAMSETCHI, NANO, RICCOBONO, RUBERTO, SASSOSI, SFORZA FABIO, SFORZA MASSIMO, STASI, STRATIGOPOULOS, TESSERI, TZIOUTZIA, WEJR dal delitto SUB 3 per non aver commesso il fatto.
ASSOLVE: BENIAMINO Anna, FRISETTI Mario, MASCHIETTO Maria Ludovica, COSPITO Alfredo, DE PASCALE Nadia, SCAPUZZO Raffaele, DI MARCA Carmela, RANERI Rosa Gabriella, SCOPETTA Maria Grazia Antonia, PALAMARA Bruno, SFORZA Roberto, PORCU Pierleone, CAVALLERI Costantino, SGARAMELLA Anna Maria, ANZOINO Mario e
AVENALE Maria dal reato sub 3 bis) perchè il fatto non sussiste.
ASSOLVE: CAMPO Orlando, GREGORIAN Garagin, SCROCCO Rose Ann, LO VECCHIO Angela Maria dai delitti sub 4-5-6-7 per non aver commesso il fatto;
DICHIARA ndp contro SFORZA Fabio per il delitto sub 6 perchè, esclusa l'aggravante ex art. 1 legge 6.2.80, nr. 15, concesse generiche circostanze attenuanti prevalenti sulle residue aggravanti, lo stesso è estinto per sopravvenuta prescrizione;
ASSOLVE: RUBERTO Paolo dai delitti sub 8-9-10-11 per non per non aver commesso il fatto.
DICHIARA ndp contro SFORZA Antonio e LO VECCHIO Angela Maria per il delitto sub 11 perchè, esclusa l'aggravante ex art. 1 legge 6.2.80, nr. 15, concesse generiche circostanze attenuanti prevalenti sulle residue aggravanti, lo stesso è estinto per sopravvenuta prescrizione;
ASSOLVE: PORCU Francesco e CAMPO Orlando dai delitti sub 14 e15 per non aver commesso il fatto; FONTE Franco dal delitto sub 38 per non aver commesso il fatto.
ASSOLVE: TESSERI e FANTAZZINI dai reati sub 16 e17 per non aver commesso il fatto.
ASSOLVE: GREGORIAN Garagin e LO VECCHIO Angela Maria dai delitti sub 12 e13 per non aver commesso il fatto; FONTE Franco dal delitto sub 39 per non aver commesso il fatto.
ASSOLVE: BONANNO Alfredo Maria, BUDINI Antonio, GIZZO Antonio, MANTELLI Guido, NANO Roberta, SASSOSI Emma, STRATIGOPOULOS Christos, WEJR Jean Helen, MARTINO Giuseppe e RICCI Lorenzo dai delitti sub 20 e 21 per non aver commesso il fatto.
ASSOLVE: MANTELLI Guido, NANO Roberta e RICCOBONO Giuseppina dai delitti sub 22 e 23 per non aver commesso il fatto.
ASSOLVE: MANTELLI Guido, NAMSETCHI Mojdeh e RICCOBONO Giuseppina dai delitti sub 24 e 25 per non aver commesso il fatto.
ASSOLVE: TESSERI Carlo e NAMSETCHI Mojdeh dal delitto sub 26 perchè il fatto non sussiste.
ASSOLVE: PORCU Francesco, GARAGIN Gregorian e SCROCCO Rose Ann dai delitti sub 30, 31,32,33 per non aver commesso il fatto;
DICHIARA ndp contro SFORZA Massimo per i delitti sub 34, esclusa l'aggravante ex art. 1 L. 6.2.80 nr. 15 e concesse generiche circostanze attenuanti prevalenti sule residue aggravanti, perchè lo stesso è estinto per sopravvenuta prescrizione.
ASSOLVE: TESSERI Carlo, GIZZO Antonio, GUGLIARA Salvatore e SASSOSI Emma dal reato sub 35 per non aver commesso il fatto.
ASSOLVE: TESSERI Carlo e NAMSETCHI Mojdeh e PIO Fabrizio dal reato sub 36 perchè il fatto non sussiste.
ASSOLVE: PALAMARA Bruno dal reato sub 37 per non aver commesso il fatto.
DICHIARA ndp contro CAMPO Orlando, SCROCCO e SFORZA Antonio per il reato sub 41, esclusa l'aggravante ex art. 1 1. 6.2.80 nr. 15, , perchè lo stesso è estinto per sopravvenuta prescrizione.
ASSOLVE: LO FORTE Cristina dal delitto sub 42 per non aver commesso il fatto.
DICHIARA cessata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di MANTELLI Guido e di NANO Roberta.
Ordina la trasmissione al PM della presente sentenza per le sue deliberazioni in merito al ruolo di NAMSETCHI MOJDEH nella ricettazione dei proventi della rapina DANIELLI e nella detenzione delle munizioni rinvenute nell'abitazione di TESSERI e della stessa NAMSETCHI in Nettuno, nonchè in merito al ruolo di Antonio Sforza nell'ideazione e commissione dei reati di cui ai capi 4 e 5 della rubrica.
Ordina la trasmissione al PM dei documenti letti da STASI e da GARAGIN nell'udienza 20.10.97 e da TESSERI all'udienza 1.12.97, per quanto di sua competenza.
Assegna il termine di giorni 45 per la redazione della motivazione della presente sentenza.
Roma, 31.5.2000
IL PRESIDENTE
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